L’erogazione di una somma eccedente l’80% del valore del bene ipotecato configura motivo di riqualificazione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario, ma non anche motivo di nullità del contratto di mutuo e del conseguente negozio unilaterale collegato di concessione dell’ipoteca.
In tal senso, l’unica conseguenza del superamento del limite di finanziamento sancito dall’art. 38 del TUB deve essere, ragionevolmente, quella di dover escludere l’applicabilità alla fattispecie de qua dei privilegi collegati alla natura fondiaria dell’operazione, senza arrivare alla conclusione della radicale inidoneità del contratto a produrre effetti.