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Mutuo in franchi svizzeri: l’Avvocato UE sull’abusività delle clausole concernenti il rischio del tasso di cambio

4 Maggio 2018
Di cosa si parla in questo articolo
Dei Mutui in Franchi svizzeri ai consumatori parlerà la Prof.ssa Maddalena Semeraro nel Convegno del 1 giugno a Milano sulla tutela del cliente bancario e finanziario. Per maggiori informazioni cfr. contenuti correlati.

L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, Evgeni Tanchev, ha presentato le proprie conclusioni nella causa C-51/17, in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi su una controversia sorta a seguito della sentenza della Corte del 30 aprile 2014 nella causa Kásler e Káslerné Rábai in tema di compatibilità con il diritto dell’Unione di clausole di contratti di credito stipulati con consumatori in Ungheria ed espressi in valuta estera, nella fattispecie in franchi svizzeri.

In sostanza vengono contestate le misure correttive adottate dal legislatore ungherese in considerazione della pronuncia della Corte nella sentenza Kásler e della conseguente sentenza della Kúria (Corte Suprema ungherese), sostenendo che con tali misure il rischio del tasso di cambio continua ad essere addossato ai consumatori, in circostanze che comportano la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalla direttiva 93/13.

Di seguito le conclusioni.

1. Una clausola contrattuale, imposta da un intervento legislativo, che continua a far gravare sul consumatore il rischio del tasso di cambio con effetto ex tunc non può essere considerata come “oggetto di negoziato individuale” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

2. In circostanze come quelle del procedimento principale, una clausola che diventa parte di un contratto a seguito di un intervento legislativo e che continua a far gravare sul consumatore il rischio del tasso di cambio con effetto ex tunc, non “riproduce disposizioni legislative o regolamentari imperative” ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13.

3. Spetta al giudice del rinvio stabilire, tenuto conto di tutte le circostanze relative al contratto e della giurisprudenza della Corte se, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 e del requisito posto da quest’ultima che le clausole contrattuali devono essere formulate in «modo chiaro e comprensibile», i creditori sono tenuti a fornire ai consumatori le informazioni finanziarie pertinenti in loro possesso al momento della conclusione del contratto, compresi i pertinenti dati macroeconomici, e a chiarire i loro effetti sui meccanismi del tasso di cambio.

4. Nella misura in cui un successivo intervento legislativo dello Stato membro non abbia posto rimedio al carattere abusivo di una clausola alla luce dei requisiti di chiarezza e trasparenza, quali sanciti dalla direttiva 93/13, la conformità di tali clausole con tale obbligo è determinata a partire dalla data di stipula del contratto.

5. Il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva e, in tal modo, ad ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il creditore laddove disponga degli elementi necessari a tal fine in diritto e in fatto.

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