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Giurisprudenza

Mutuo: il Tribunale di Tivoli su usura e ammortamento alla francese

18 Gennaio 2023

Segnalata da: Silvana Mascellaro ed Emilio Fanelli

Tribunale di Tivoli, 10 gennaio 2023, n. 4 – G.U. Coccoli

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 4 del 10 gennaio 2023, il Tribunale di Tivoli si è espresso in un giudizio di opposizione a precetto, in cui venivano sollevate diverse contestazioni: l’usurarietà del tasso di interesse moratorio; l’illegittimità del regime di capitalizzazione del piano di ammortamento alla francese; l’indeterminatezza del tasso Euribor; la nullità del contratto di mutuo per erronea o mancata indicazione dell’ISC.

In linea con la sentenza n.19597/2020 SS.UU.C.Cass., il Tribunale di Tivoli ha sancito che il tasso soglia per gli interessi di mora va calcolato – per un contratto di mutuo ipotecario stipulato in data antecedente il 14.5.2011- applicando la seguente formula: (TEGM+2.10)x1.5

Il Tribunale di Tivoli ha rigettato l’eccezione di indeterminatezza del tasso di interesse pattuito in misura variabile avendo come parametro di riferimento l’indice EURIBOR, ed ha ritenuto valida la clausola che ne contenga la pattuizione. Precisa, infatti, il Magistrato che l’Euribor è un indice medio, calcolato in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE, in base a dati oggettivi diffusi ogni giorno dalla Federazione delle banche europee. Per tale ragione, tale indice resta individuabile e verificabile dal mutuatario.

Il Tribunale laziale ha precisato che il piano di ammortamento alla francese è conforme all’art.1194 c.c., all’art.120 Tub e non viola il divieto di anatocismo ex art.1283 c.c.

Facendo propri precisi orientamenti assunti dal Tribunale di Siena 17.7.2014, dal Tribunale di Milano 5.5.2014, dal Tribunale di Pescara 10.4.2014, il Tribunale ha motivato la liceità del piano di ammortamento alla francese, precisando che gli interessi vengono calcolati solo sulla quota capitale, che è via via decrescente per singola rata.

Inoltre, continua il Tribunale, non sussiste alcuna violazione del divieto di anatocismo giacché gli interessi della rata successiva sono anch’essi determinati solo sulla quota capitale residua e solo per il tempo intercorrente tra la rata precedente e quella in pagamento.

In conclusione, è stato precisato come l’ISC non sia un tasso di interesse, né una condizione economica. Esso ha solo funzione informativa del costo complessivo effettivo del finanziamento, pertanto, l’errata od omessa indicazione non può rappresentare un maggior costo del finanziamento.

 

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