Il Tribunale di Milano, con sentenza del 10 marzo 2023 (Dott.ssa V. Nobili) si è pronunciato sulla seriale, seppur molto complessa e dibattuta, questione riguardante la nullità di clausole vessatorie contenute in un contratto di mutuo fondiario indicizzato al Franco svizzero.
Il Tribunale ha affermato che «Come statuito dall’art. 34, comma 2 cod., consumo, quando l’oggetto del contratto è ambiguo, non chiaro, non trasparente, esso ridiventa sindacabile sotto la lente della vessatorietà e nel caso di specie, obbligare – senza dirglielo – la parte più debole informativamente e comunque il non predisponente a convertire periodicamente la propria prestazione a fronte di un prestito ricevuto in euro appare rientrare appieno nel concetto di eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi».
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che «Lo squilibrio giuridico va valutato tra le singole prestazioni: la prestazione del professionista non è indicizzata, quella del consumatore sì e in maniera eccessiva perché “doppiamente” indicizzata. […] Sussiste quindi, tra le controprestazioni in analisi, uno squilibrio economico ed eccessivo perché le prestazioni del solo consumatore sono soggette ad alea e l’alea doppia ed assunta inconsapevolmente e prevalentemente a suo carico in quanto scommettere sul crollo della Svizzera appare sicuramente una strada più impervia del suo contrario. […] Deve concludersi che l’insieme di questi elementi costituisce eccessivo squilibrio economico tra le prestazioni».
Nel caso in esame, l’attore aveva sottoscritto con la banca un contratto di mutuo fondiario indicizzato al Franco svizzero, successivamente integralmente convertito in euro.
Tuttavia, il contratto conteneva clausole redatte in maniera poco chiara, le quali avavno generato una mancanza di consapevolezza riguardo all’entità dell’impegno economico assunto.