Con sentenza del 21 gennaio 2015, nelle cause riunite C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 e C‑487/13, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato il principio secondo cui l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione nazionale in virtù della quale il giudice nazionale investito di un procedimento di esecuzione ipotecaria è tenuto a far ricalcolare le somme dovute a titolo di una clausola di un contratto di mutuo ipotecario che prevede interessi moratori il cui tasso sia superiore al triplo del tasso legale, affinché l’importo di detti interessi non ecceda tale soglia, purché l’applicazione di detta disposizione nazionale:
– non pregiudichi la valutazione da parte di tale giudice nazionale del carattere abusivo di suddetta clausola, e
– non impedisca al giudice nazionale, di disapplicare detta clausola ove dovesse concludere per il carattere «abusivo» della medesima, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva.