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Giurisprudenza

Mutuo ipotecario: escluso dal TAEG il premio per l’assicurazione contro il rischio incendio

2 Maggio 2017

Miriam Ghilardi, Trainee Lawyer presso Frau Ruffino Verna

Tribunale di Torino, 17 novembre 2016 – Giud. dott. Astuni

Di cosa si parla in questo articolo

Nel mutuo ipotecario, la mancata inclusione nel TAEG contrattuale del premio per l’assicurazione contro il rischio incendio, ma anche delle spese variamente collegate alla garanzia ipotecaria (frazionamento del mutuo in quote, svincolo e cancellazione), è coerente con le disposizioni sulla trasparenza vigenti ratione temporis ex art. 19, co. 2 della legge 19.02.1992 n. 142 e art. 122 T.U.B., che hanno conferito al CICR il potere di stabilire con propria delibera le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo; tali elementi sono stati individuati con D.M. Tesoro 08.07.1992 che all’art. 2, co. 4 ha escluso dal computo del TAEG, inter alia, le spese per le assicurazioni diverse dalle assicurazioni intese a garantire al creditore il rimborso in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del cliente.

Il citato D.M. 08.07.1992 all’art. 2, co. 3, ha individuato come elementi rientranti nel calcolo del TAEG: “a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi; b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito; c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore; d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore; e) il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito; f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente”. Il successivo co. 4, invece, lett. e) esclude “le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente”.

 

Nel caso di specie, il Tribunale rigetta tutte le domande del mutuatario che aveva agito in giudizio contestando sotto plurimi profili la legittimità delle condizioni contrattuali pattuite e applicate dalla banca in relazione a un contratto di mutuo ipotecario concesso in data 03.11.2003.

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