Con sentenza n. 5250 del 28 febbraio 2024, la Cassazione conferma la pronuncia della Corte di merito, che aveva dichiarato l’inefficacia del mutuo ipotecario per la parte non effettivamente erogata, in quanto la destinazione delle somme, come utilizzata dalla banca, non era stata concordata con la mutuataria.
La Corte d’appello aveva infatti correttamente accertato, secondo la Cassazione, che, pur essendo intenzione della mutuataria destinare la somma mutuata al risanamento del gruppo, tuttavia la mutuataria stessa aveva riservato a sé le relative modalità e tempi, nulla concordando in proposito con la banca mutante; quest’ultima, tuttavia, aveva proceduto direttamente all’estinzione delle passività delle società del gruppo senza alcuna autorizzazione della mutuataria.
Pertanto, non poteva dirsi che la banca avesse messo a disposizione l’intera somma mutuata alla mutuataria, con la conseguenza che il mutuo ipotecario, in relazione a tale somma, non si era perfezionato, onde non poteva neppure essere posto a base, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., di una esecuzione coattiva.
Nel caso di specie, una società aveva stipulato un contratto di mutuo ipotecario che prevedeva la concessione di una somma da restituirsi alla banca in rate mensili, volta al risanamento del gruppo.
Nonostante l’adempimento di detti obblighi, la banca aveva messo a disposizione solo una parte della somma mutuata, comunicando di avere destinato residuo all’estinzione dei saldi debitori di conti correnti o mutui fondiari intestati alla società mutuataria stessa.
La Banca aveva, quindi, operato un “auto pagamento” senza autorizzazione o consenso della mutuataria.
La Cassazione, pertanto, conferma la statuizione della Corte d’appello in ordine all’inefficacia del mutuo per la parte effettivamente non erogata.