Nel caso deciso dal Tribunale di Taranto con sentenza depositata il 7 marzo 2014 (est. Lenti), è dichiarato nullo per carenza di causa in concreto il contratto di mutuo concluso al solo fine di dotare una precedente esposizione debitoria di una garanzia reale, senza che vi sia alcuna effettiva erogazione di denaro. La medesima decisione precisa inoltre che viola il dovere di buona fede nei confronti del fideiussore il comportamento della banca che concede ulteriore credito al debitore già insolvente. In conseguenza di ciò, la garanzia non si estende a tale ulteriore credito, pure se il fideiussore,che sia a conoscenza della situazione patrimoniale del debitore principale, abbia rilasciato speciale autorizzazione ex art. 1956 c.c.
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