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Giurisprudenza

Mutuo a tasso agevolato e contestazione dell’inadempimento dell’obbligazione di destinazione della somma finanziata

5 Marzo 2019

Laura Colombo, Laghi Leo Spangaro e Associati

Cassazione Civile, Sez. III, 19 luglio 2018, n. 19195 – Pres. Vivaldi, Rel. Olivieri

Di cosa si parla in questo articolo

Nell’ambito di un rapporto di mutuo a tasso agevolato, l’inadempimento alla obbligazione di destinazione della somma finanziata può essere contestata dalla banca anche successivamente all’esaurimento il rapporto con il pagamento dell’ultima rata di mutuo. La prestazione del mutuatario non può infatti ritenersi esaurita, comportando il permanere dell’obbligazione di garanzia prestata dal terzo fideiussore.

La fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione riguarda un rapporto contrattuale di mutuo a tasso agevolato, il cui mutuatario si era reso inadempiente alla obbligazione di destinazione della somma finanziata alla ristrutturazione della azienda artigiana.

Poiché, in tale paradigma di finanziamento, il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata, con i relativi interessi, ma anche a realizzare l’attività programmata, siffatto impegno assume rilievo causale nell’economia del contratto (in tal senso occorrendo riconoscere una causa del mutuo di scopo che si identifica con lo scopo pratico del negozio, con la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare – c.d. causa concreta – al di là del modello astratto utilizzato). Ed essendo la destinazione della somma allo scopo pattuito, dedotta in obbligazione, funzionale alla soddisfazione di un interesse che è (anche) dell’istituto di credito mutuante (atteso che soltanto attraverso la realizzazione di tale risultato la banca si determina alla erogazione del finanziamento), la mancata attuazione dello scopo determina, da un lato, la mancanza della prestazione dovuta dal mutuatario, e dall’altro, la insoddisfazione dell’interesse – indiretto – del creditore.

Una volta giunto ad esaurimento il rapporto, con il pagamento delle rate di mutuo, non può quindi ritenersi esaurita la prestazione del mutuatario e la banca conserva la facoltà di contestare, nei limiti della prescrizione ordinaria, l’inadempimento anche se scoperto o definitivamente accertato solo successivamente, e chiedere il risarcimento del danno.

Con riferimento alla garanzia fideiussoria prestata dal terzo a favore della banca, il sorgere della responsabilità per il risarcimento del danno, proprio perché il rapporto non può dirsi esaurito, costituisce il presupposto per l’attivazione della dipendente obbligazione di garanzia.

Nell’applicazione di tale principio non può ravvisarsi alcun vulnus alla relazione di accessorietà-dipendenza tra la obbligazione principale e quella di garanzia.

È pur vero che la Suprema Corte ha statuito l’inesistenza, nell’ordinamento civilistico, di un principio generale di reviviscenza delle garanzie reali o personali nel caso di reviviscenza del credito assistito, comportando che l’eventuale fideiussione, prestata a garanzia di un credito originariamente estinto mediante pagamento, non possa legittimamente rivivere parallelamente alla reviviscenza del credito, dacché il principio di accessorietà della fideiussione implica soltanto che, con l’estinzione del rapporto principale, resti travolto anche quello accessorio, ma non anche che, simmetricamente, alla reviviscenza del rapporto principale si accompagni il ripristino della precedente garanzia, non potendo, all’uopo, invocarsi il disposto dell’art. 2881 c.c., dettato, in via eccezionale, con riferimento alla sola ipoteca.

Nel caso di specie, tuttavia, il rapporto di mutuo non prevede affatto una evoluzione articolata secondo lo schema “estinzione-reviviscenza” per un fatto sopravvenuto: non vi è conversione, con effetto retroattivo, del pagamento dell’ultima rata del mutuo da adempimento “satisfattivo” – con efficacia estintiva della obbligazione – in adempimento “parziale” – ossia inadempimento – della obbligazione di restituzione del capitale ed egli interessi.

Lo schema si sviluppa invece secondo un percorso esecutivo che, in relazione alla funzione prefissata dal programma negoziale, si trasforma da fisiologico in patologico, dando luogo ad una esecuzione inesatta delle prestazioni dovute dal mutuatario.

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