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Giurisprudenza

Natura del credito insinuato: il pagamento nelle mani del mandatario dichiarato fallito è irrilevante ai fini della prededuzione del credito del mandante

19 Marzo 2020

Federica De Gottardo, Dottoranda in diritto commerciale presso l’Università di Trento, Avvocato in Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4345 – Pres. Federico, Rel. Amatore

Il giudizio de quo ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con cui il Tribunale di Ferrara ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l. fall. mediante cui la creditrice ricorrente ha contestato la collocazione al chirografo – anziché in prededuzione – del proprio credito.

Nel caso di specie, il credito insinuato al passivo origina dal contratto di mandato stipulato tra la ricorrente – in qualità di mandante – e la società fallita – in qualità di mandataria – nell’ambito dell’esecuzione di un progetto europeo sovvenzionato dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea. In forza del predetto mandato, la mandataria era stata autorizzata, in particolare, (i) ad incassare dalla committente tutte le somme a titolo di corrispettivo spettanti alla mandante (ii) a riversare successivamente tali somme in favore di quest’ultima. In tale contesto, successivamente al fallimento della mandataria la committente ha versato le somme dovute a titolo di corrispettivo mediante accredito sul conto corrente della mandataria fallita; ciò, nonostante l’intervenuto scioglimento ex lege del contratto di mandato in forza dell’art. 78, comma 2, l. fall. Di conseguenza, la ricorrente ha provveduto a presentare domanda di ammissione al passivo per il relativo credito restitutorio e ne ha chiesto la collocazione in prededuzione, deducendo come tale credito fosse sorto contestualmente all’incasso delle somme da parte della mandataria-fallita, dunque dopo l’apertura della procedura fallimentare.

A fronte del mancato riconoscimento della prededuzione, la ricorrente ha pertanto lamentato l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure laddove, omettendo di applicare l’art. 78, comma 2, l. fall., ha individuato il momento genetico del credito insinuato non – come sostenuto dalla ricorrente – nel momento in cui la mandataria ha ricevuto il pagamento (vale a dire, dopo l’apertura della procedura), bensì nel momento (anteriore alla dichiarazione di fallimento) in cui la creditrice ricorrente ha presentato il rendiconto relativo alle opere eseguite nell’ambito del progetto europeo.

Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato come, alla luce dei fatti di causa, risultino evidenti due circostanze. Nello specifico, secondo la ricostruzione operata dalla Corte: (i) risulta evidente che il titolo costitutivo del credito insinuato è rappresentato non dall’intervenuto pagamento da parte della committente alla mandataria, ma dal contratto di mandato stipulato tra la creditrice ricorrente e la società fallita; (ii) risulta altrettanto evidente – e non contestato – come tale contratto di mandato “sia intervenuto prima della dichiarazione di fallimento” e si sia sciolto automaticamente con il fallimento della mandataria ai sensi dell’art. 78, comma 2, l. fall.

Ciò considerato, la Corte ha pertanto chiarito che “il credito ammesso al passivo non è sorto in occasione ovvero in funzione della procedura concorsuale, ai sensi del secondo comma dell’art. 111 legge fall., ma al contrario in esecuzione di un rapporto contrattuale intercorso con la fallita prima della dichiarazione di fallimento ed in relazione al quale l’estinzione del relativo vincolo negoziale è intervenuto proprio con la dichiarazione di fallimento”. In ragione di tali considerazioni, la Corte ha quindi statuito come “la circostanza che il pagamento da parte della committente alla mandataria sia intervenuto (erroneamente) dopo la dichiarazione di fallimento nelle mani della mandataria (anziché in quelle della mandante) risulta essere circostanza irrilevante”; ciò, in quanto il titolo negoziale da cui origina il credito di cui è chiesta l’ammissione al passivo “risulta essere antecedente al fallimento e del tutto scollegato dalla funzionalità della procedura concorsuale”.

 

 

 


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