Azione ex art. 2506-quater, comma III, cod. civ. ‒ opposizione del creditore alla scissione ‒ complementarietà ‒ responsabilità solidale sussidiaria ‒ beneficium excussionis‒ insussistenza.
La mancata opposizione del creditore alla scissione non preclude l’azione ex art.2506-quater, comma III, cod. civ., dovendo al riguardo condividersi il prevalente orientamento interpretativo secondo il quale i due rimedi sono complementari, consistendo il primo in una tutela reale ex ante, comportante, salva l’ipotesi di autorizzazione alla scissione in pendenza di opposizione ex artt. 2506- ter, 2503 e 2445, ultimo comma, cod. civ., la improcedibilità della scissione “opposta” laddove si preveda una suddivisione non proporzionata e potenzialmente lesiva per i creditori di attività e passività ricomprese nel patrimonio della società originaria, il secondo in una tutela ex post che consente al creditore di rifarsi sul patrimonio di tutte le società coinvolte, seppur nei limiti del patrimonio risultante dalla scissione, evitando le conseguenze lesive delle proprie ragioni creditorie della suddivisione sproporzionata del patrimonio originario prevista ed attuata in sede di scissione.
La norma di cui all’art. 2506-quater, comma III, cod. civ., prevedendo che tutte le società coinvolte nella scissione siano garanti della società titolare del debito, sancisce una responsabilità solidale non pura ma sussidiaria, di talché non si rende necessaria l’avvenuta escussione infruttuosa, in senso proprio, del patrimonio del condebitore solidale (beneficium excussionis), ma deve ritenersi sufficiente la mera richiesta di pagamento non onorata dal condebitore.
Quanto alla determinazione del valore effettivo del patrimonio netto assegnato alla società beneficiaria in sede di scissione, limite alla responsabilità sussidiaria di cui all’art. 2506-quater, comma III, cod. civ., non può farsi riferimento al mero valore contabile, rendendosi necessaria la rettifica degli elementi dell’attivo patrimoniale, assegnato alla beneficiaria, ai valori correnti al momento di efficacia della scissione;tanto più ove sia stata omessa, seppur legittimamente, ai sensi dell’art. 2506-ter, comma IV, cod. civ., la redazione, da parte degli amministratori, della relazione ex art. 2506-ter, comma II, cod. civ., deputata ad indicare tale valore effettivo.