Con ordinanza n. 7412 del 20 marzo 2024 la Corte di Cassazione (Pres. Marulli, Rel. Falabella) si è pronunciata in tema di corretta profilatura del cliente da parte dell’intermediario, e, in particolare, circa l’assunzione, da parte dello stesso, della dichiarazione di possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari derivati, di cui al secondo comma dell’art. 31 del Regolamento Consob n. 11522/1998.
La Corte ha dunque sancito il principio per cui «La prescrizione normativa [l’art. 31, comma secondo, reg. Consob n. 1152 del 1998, ndr] esige […] una dichiarazione espressa su di una competenza ed esperienza specifica in materia di operazioni in strumenti finanziari e tale dichiarazione, che è funzionale a rendere edotto l’intermediario della volontà dell’investitore di rinunciare a una serie di diritti che a questi competono in tema di servizi finanziari, non può certamente ricavarsi da quelle generiche indicazioni che l’intermediario stesso è tenuto a raccogliere dal cliente, a norma dell’art. 28 reg. Consob n. 1152 del 1998, per addivenire alla profilatura dello stesso».
Nel caso in esame, l’intermediario ricorreva contro la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro con cui era stata riformata solo parzialmente la sentenza di primo grado, quantificando nuovamente il danno derivante da nullità di alcuni contratti di interest rate swap conclusi da una società a responsabilità limitata con l’intermediario.
In particolare, il giudice di merito aveva escluso che il cliente potesse essere considerato un operatore qualificato sulla base delle informazioni assunte dall’intermediario in sede di profilatura del cliente medesimo.
Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando l’orientamento dei giudici di merito.