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Giurisprudenza

Natura giuridica degli accordi di ristrutturazione dei debiti e prededucibilità del credito del professionista nel susseguente fallimento

16 Aprile 2018

Maria Giulia Musardo, Avvocato presso Libonati Jaeger Studio Legale, Dottoranda di ricerca in Business and Social Law presso Università Bocconi

Cassazione Civile, Sez. I, 18 gennaio 2018, n. 1182 – Pres. Didone, Rel. Terrusi

1) Con la sentenza in commento la Cassazione si è pronunciata in merito alla natura giuridica degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall., superando il prevalente orientamento che riconosceva agli stessi natura privatistica e ne negava la riconducibilità alle procedure concorsuali.

La stessa Corte ha affermato che “per quanto suscettibile di venir in considerazione come ipotesi intermedia tra le forme di composizione stragiudiziale e le soluzioni concordatarie della crisi dell’impresa” l’accordo ex art. 182-bis l. fall. appartiene al novero degli istituti del diritto concorsuale, posto che la disciplina applicabile “suppone realizzate, nel pur rilevante spazio di autonomia privata accordato alle parti, forme di controllo e pubblicità sulla composizione negoziata, ed effetti protettivi, coerenti con le caratteristiche dei procedimenti concorsuali”.

Depongono in tal senso, ad opinione di giudici di legittimità, indici normativi quali: la previsione di determinate condizioni di ammissibilità, il deposito presso il Tribunale della domanda di omologazione, la pubblicazione presso il registro delle imprese della domanda con annessi effetti protettivi per il debitore, l’esenzione dalla revocatoria in caso di conseguente fallimento per gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione, nonché infine la necessità di omologazione giudiziale.

2) Parimenti, la Corte ha confermato la natura prededucibile del credito del professionista che abbia prestato la propria opera in funzione dell’omologazione degli accordi ex art. 182-bis l. fall., a prescindere da qualsivoglia apprezzamento in termini di utilità della relativa prestazione per la massa dei creditori.

Invero, rileva la Corte, il credito del professionista (nella specie, un avvocato) che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda “rientra de plano tra i crediti sorti in funzione della procedura e, come tale, a norma dell’art. 111 l. fall., comma 2, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti”. 

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