Il responso del comitato dei creditori, previsto dall’art. 146, comma secondo, l.f., ha natura di parere consultivo, il cui difetto, pertanto, non inficia la validità del decreto di autorizzazione del giudice delegato.
Tale parere, peraltro, può ritenersi già espresso laddove il programma di liquidazione ex art. 104-ter l.f., approvato dal comitato dei creditori, contenga l’indicazione delle azioni ai sensi dell’art. 146 l.f.
Il curatore non è tenuto a disvelare a terzi – e soprattutto alle controparti processuali – atti della procedura su cui fondi la sua autorizzazione ex art. 25, comma 1, n. 6), l.f., ciò che rileva è che sia chiaro che l’azione esercitata sia quella autorizzata per soggetti, causa petendi, petitum. Una volta ricevuta l’autorizzazione all’azione, rientra nell’ambito della autonomia del difensore configurare in concreto lo specifico contenuto dell’atto di citazione e scegliere di assumere le posizioni processuali che ritenga più vantaggiose per la difesa della sua parte senza che ogni decisione difensiva debba essere oggetto di autorizzazione del giudice delegato o limitata entro binari predeterminati.