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Giurisprudenza

La natura permanente dell’illecito non esclude l’operatività del termine di contestazione di cui all’art. 14 l. 689/1981 ai provvedimenti sanzionatori emessi dalla Banca d’Italia

4 Maggio 2016

Dott. Gabriele Magrini, Dottore di ricerca in diritto pubblico dell’economia, Sapienza Università di Roma

Cassazione Civile, Sez. II, 24 marzo 2016, n. 5868 – Pres. Bucciante, Rel. Cosentino

Con la sentenza in commento la Suprema Corte interviene in tema di tempestività della contestazione dei provvedimenti sanzionatori emessi dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 145 del t.u.b., statuendo che la natura permanente dell’illecito non esclude l’operatività del termine di novanta giorni dall’accertamento per la notifica della violazione così come previsto dall’art. 14, co. 2, l. 689/1981 in tema di sanzioni amministrative.

In particolare, la vicenda trae origine dal decreto della Corte di appello di Roma che ha rigettato l’opposizione avverso un provvedimento sanzionatorio emesso dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 145 del d. lgs. 385/1993 (t.u.b.) nei confronti di componenti dell’organo amministrativo e di controllo di una società finanziaria per alcune violazioni della normativa di vigilanza in tema di organizzazione e di controlli interni.

In via preliminare, la Corte richiamando le sue recenti pronunce sul punto (cfr. Cass. 26131/2015), ha confermato la non operatività del principio del favor rei riguardo alle sanzioni amministrative irrogate sulla base del t.u.b. prima dell’entrata in vigore del d.lsg. 72/2015, per la mancanza delle disposizioni di attuazione dell’Autorità di vigilanza, alla cui approvazione viene subordinata l’operatività della nuova disciplina.

Nel merito, la Suprema Corte accoglie il ricorso rilevando che la natura permanente dell’illecito accertato dalla Banca d’Italia, quando non vi sia prova della cessazione della permanenza, non esclude l’operatività del termine di contestazione previsto dall’art. 14, co. 2, l. 689/1981 ed individuato, per i soggetti residenti nel territorio dello Stato, in novanta giorni dall’accertamento dell’illecito. Al riguardo, la Corte evidenzia, infatti, che gli illeciti permanenti non sono esclusi dall’ultimo comma della disposizione in commento secondo cui l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue ove venga omessa la tempestiva notificazione del provvedimento nel termine prescritto.

Infine, la Suprema Corte censura il provvedimento impugnato anche per difetto di motivazione in ordine al momento in cui si sarebbe perfezionato l’accertamento dell’illecito da parte dell’Autorità di vigilanza, rilevando l’assenza di sufficienti argomentazioni in ordine ai rilievi mossi dai ricorrenti che farebbero anticipare la conoscenza dei fatti contestati ad epoca precedente la conclusione dell’attività ispettiva.


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