Il termine fissato dal giudice al debitore, ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall., per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti del cd. concordato “con riserva” ha natura perentoria e disciplina mutuata dall’art. 153 c.p.c. Cosicché, esso non è prorogabile a richiesta della parte o dell’ufficio se non in presenza di giustificati motivi, che devono essere allegati dal richiedente e verificati dal giudice, la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità, laddove congruamente motivata. Inoltre, in ragione della natura decadenziale del summenzionato termine, alla sua inosservanza consegue l’inammissibilità della domanda concordataria (Cass. 6277/2016).