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Giurisprudenza

Natura unitaria del decreto di esecutività dello stato passivo e termini per l’impugnazione

1 Febbraio 2018

Fabrizio Bonato, Trainee lawyer – Corporate Restructuring presso BonelliErede

Cassazione Civile, Sez. I, 1 giugno 2017, n. 13886 – Pres. Nappi, Rel. Nazzicone

La Corte di Cassazione chiarisce, con la sentenza in esame, la natura del decreto di esecutività dello stato passivo e prende posizione in merito alla possibilità di coesistenza di più decreti “parziali”.

La Suprema Corte dapprima precisa, come da consolidata giurisprudenza, che il decreto che conferisce esecutività allo stato passivo è “l’esclusivo e tipico provvedimento di contenuto precettivo, che attribuisce forza autoritativa alle decisioni assunte nelle fasi che lo hanno preceduto e preparato” (cfr. Cass. n. 650/2003) e, coerentemente, arriva a statuire che “il provvedimento di esecutività dello stato passivo segue all’esame di tutte le domande di ammissione, purché tempestive, essendo il relativo procedimento unitario”.

Pertanto, secondo la Corte, il termine per proporre impugnazione avverso lo stato passivo ai sensi degli artt. 97 e 99 L.Fall. decorre “dalla comunicazione della dichiarazione di esecutività riguardante l’intero stato passivo, e non da comunicazioni che ineriscano a ciascuno o ad alcuni crediti soltanto”, senza che a tal fine rilevi dunque l’esistenza di decreti “atipici”, pronunciati senza che sia stato esaurito l’esame di tutte le domande di ammissione allo stato passivo tempestivamente proposte. Tali provvedimenti “atipici” hanno del resto, secondo la Corte di Cassazione, “natura meramente preparatoria ed interna ad una delle fasi in cui si articola il procedimento di accertamento dello stato passivo” e non sono pertanto neppure astrattamente suscettibili di impugnazione.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato avverso il provvedimento mediante il quale il giudice di merito ha ritenuto fuori termine l’impugnazione proposta avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, in quanto ha riconosciuto che i termini per la predetta impugnazione sono stati erroneamente calcolati a far data da un provvedimento “atipico” e meramente interno.


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