Con risposta n. 800 del 3 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’utilizzo della partita IVA attribuita alla stabile organizzazione a seguito di nazionalizzazione della società estera.
In particolare, evidenzia l’Agenzia, il trasferimento della sede legale in Italia di un soggetto estero può avvenire in continuità giuridica, senza generare alcuna estinzione o liquidazione, purché tale continuità sia riconosciuta anche nello Stato estero di provenienza, ovvero è necessario che il trasferimento della sede legale all’estero non costituisca in detto Paese un evento estintivo.
Pertanto, una volta appurata la possibilità di nazionalizzare la società estera, in regime di continuità, e fatti salvi gli effetti ai fini dell’imposizione diretta e indiretta di tale operazione di riorganizzazione aziendale transfrontaliera, l’Agenzia non ravvisa specifici impedimenti all’utilizzo da parte della società trasferita della partita IVA già attribuita alla sua stabile organizzazione in Italia, previa la comunicazione delle eventuali modifiche da eseguire ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633