Il Tribunale di Asti ha ritenuto illegittima la segnalazione in CR da parte della banca, per non aver correttamente valutazione, ai sensi delle Istruzioni della Banca d’Italia (Sez. II art.1.5), il complessivo stato dell’impresa, ed in particolare la necessaria condizione di insolvenza (o equiparabile) al momento della segnalazione.
In tal senso, il Tribunale evidenzia come non risultassero, a carico della segnalata, i tipici segni esteriori (pluralità di protesti, pendenza di procedure esecutive, molteplicità di posizioni debitorie insolute) che accompagnano l’insolvenza medesima (cfr. Cass. 15609/014). Per contro, la stessa risultava al momento della segnalazione adempiente alle tempistiche del pagamento che erano state concordate con la banca.