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Giurisprudenza

Negata la retroattività sugli accertamenti correlati a violazioni fiscali relative a disponibilità finanziarie detenute all’estero

24 Maggio 2017

Matteo Porqueddu, Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati

Commissione Tributaria Regionale, Milano, Sez. II, 23 febbraio 2017, n. 692

Con le due pronunce emesse dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano va rafforzandosi ulteriormente l’orientamento giurisprudenziale che va nella direzione di negare la retroattività dei termini per l’accertamento nel caso in cui, come nel caso di specie, una specifica norma sia entrata in vigore successivamente alla commissione di una determinata violazione. Si tratta in particolare di avvisi di accertamento emessi per le annualità 2006 e 2007 impugnati dal contribuente e relativi alla determinazione di maggiori redditi accertati a seguito di verifiche effettuate su segnalazioni ricevute dall’Amministrazione fiscale francese – Lista Falciani – in ordine a consistenze finanziarie detenute all’estero ed in particolare in Svizzera.

In sintesi, gli avvisi di accertamento impugnati sono stati dichiarati illegittimi dalla Commissione Tributaria Regionale considerato che nel caso di specie non poteva operare il raddoppio dei termini previsto dal comma 2-ter dell’art. 12 del Decreto Legge 1 Luglio 2009 n. 78 (“D.l. 78/2009”).

Il suddetto articolo 12 del D.l. 78/2009 prevede, tra gli altri, che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi di monitoraggio, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione (comma 2, prima parte) e che per l’accertamento di tali presunzioni gli ordinari termini di accertamento sono raddoppiati (comma 2-bis), così come sono raddoppiati i termini per accertare le violazioni commesse in tema di monitoraggio (comma 2-ter).

A tale ultimo riguardo va rilevato come la disposizione introdotta dal comma 2-ter sia stata considerata dalla Commissione Tributaria Regionale norma di natura “sostanziale” e dunque non avente natura semplicemente procedimentale, come invece interpretata dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 27 del 16 luglio 2015, al fine di muovere contestazioni anche in anni in cui le disposizioni in analisi non c’erano.

Su queste basi essendo tale disposizione, entrata in vigore nel 2009 non può avere carattere retroattivo e quindi applicarsi ad annualità precedenti (i.e. 2006 e2007), infatti come rilevato dai Giudici il contribuente non può essere tenuto a precostituire prova se non in base al sistema normativo vigente al momento in cui si perfeziona la fattispecie (cfr. ulteriori pronunce della Commissione Tributaria Regionale Lombardia 1836/35/2016, 4382/27/2015 3878/20/14 rivolte in tal senso).


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