La sentenza ha affrontato due questioni principali:
In primis il Tribunale si è pronunciato sul tema della negoziazione di contratti derivati, in cui parte attrice lamentava l’esistenza di costi e commissioni occulte a danno del cliente sottoscrittore degli strumenti finanziari. Il Tribunale ha affermato che pur volendo considerare legittimo che la banca possa proporre la sottoscrizione di prodotti per la stessa redditizi e remunerativi, occorre accertare che tale rimuneratività e rischiosità dello strumento sia stato oggetto di uno specifico accordo, pieno e consapevole da parte del cliente. Non risultando quindi sufficiente limitare la questione al mero “profilo informativo, ossia in termini di esplicitazione del costo”, essendo di contro necessario valutare prima ancora “la dimensione genetica del rapporto”, e verificare che si sia formata una consapevole e concorde volontà negoziale di entrambe le parti sul punto, in assenza della quale l’intero contratto deve essere dichiarato nullo ex art. 1418 c.c.
A fronte della invalidità suddetta, risulta poi superfluo verificare la validità e l’efficacia della dichiarazione autoreferenziale ex art. 31 TUF resa dal cliente.
Il secondo aspetto su cui si è soffermato il Tribunale riguarda la contestata applicazione di interessi ultralegali non pattuiti in conto corrente, oltre all’addebito di interessi illegittimi, spese, oneri e commissioni occulte, tra cui la CMS.
Il Tribunale ha affermato che la banca non è stata in grado di provare la specifica pattuizione scritta fra le parti che consentisse l’applicazione di interessi in misura ultralegale.
Pertanto, il Giudice ha disposto la rideterminazione del saldo del conto corrente, previo scomputo degli interessi anatocistici addebitati dall’inizio del rapporto fino al 30.6.2000 (data di adeguamento del conto alla delibera C.I.C.R. e relativa introduzione della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori – cfr. Cass. S.U. n. 24418/2010). La determinazione del nuovo saldo è stato quindi quantificato secondo il tasso sostitutivo di cui all’art. 117 TUB, oltre allo scomputo di spese, oneri e commissioni arbitrariamente e illegittimamente addebitate.
Inoltre, il Tribunale ha accolto l’eccezione di parte attrice secondo cui ai fini della contestazione della consulenza tecnica di parte, non è sufficiente un mero richiamo generico alla consulenza stessa, essendo di contro necessario una contestazione specifica ed analitica dei conteggi effettuati. In caso contrario, operano i principi processuali di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., secondo cui il fatto non specificamente contestato si considera processualmente riconosciuto.