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Giurisprudenza

Negoziazione diretta di prodotti “tailored”, obblighi informativi e prescrizioni formali

30 Novembre 2021

Federico Bevilacqua

Cassazione Civile, Sez. I, 29 luglio 2021, n. 21829 – Pres. De Chiara, Rel. Campese

Di cosa si parla in questo articolo

L’art. 25-bis TUF, introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, ha esteso l’applicabilità della disciplina contenuta all’interno degli artt. 21 e 23 del TUF – riguardanti, rispettivamente, i criteri generali che i soggetti abilitati devono osservare nello svolgimento dei servizi di investimento ed i “contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori” – anche alle attività di “sottoscrizione” (fattispecie riferita ad un prodotto di nuova emissione) e di “collocamento” (ipotesi afferente il trasferimento di un prodotto già esistente) dei prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione.

Sulla scorta di tale assunto, la Suprema Corte ha chiarito che pure nelle ipotesi di negoziazione diretta di un prodotto c.d. tailored, cioè “confezionato su misura” in relazione alle specifiche esigenze del singolo cliente che ne abbia fatto puntuale richiesta, il soggetto emittente, “giusta il corrispondente rinvio contenuto nell’art. 25-bis TUF, dovrà attenersi agli stessi obblighi informativi ed alle medesime prescrizioni formali desumibili, rispettivamente, dagli artt. 21 e 23 (nonché, oggi, anche 24-bis) del TUF”.

“Non è, però, necessaria, in una siffatta fattispecie, la stipulazione di un contratto cd. quadro, accanto (e precedentemente rispetto) a quello riguardante l’operazione di sottoscrizione, potendo l’osservanza degli obblighi informativi e delle prescrizioni formali predetti essere assicurata anche uno actu, cioè con il solo contratto relativo alla richiesta operazione di sottoscrizione”.

Ed infatti, “laddove […] si tratti di un rapporto avente ad oggetto un’unica operazione (dunque, non un rapporto continuativo), che, peraltro, intercorra direttamente tra il soggetto emittente il prodotto/strumento finanziario e l’investitore che gliene abbia fatto espressa domanda, richiedendone uno, poi sottoscritto, specificamente ritagliato sulle proprie peculiari esigenze, nulla impedisce che quegli stessi obblighi informativi e le medesime prescrizioni formali desumibili, rispettivamente, dagli artt. 21 e 23 (nonché, oggi, anche dall’art. 24-bis) TUF, cui l’emittente è tenuto, possano coesistere in un unico contratto: quello, appunto, afferente l’operazione di sottoscrizione del prodotto/strumento finanziario in fase di sua emissione”.

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