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Negoziazioni dei cambiavalute: sì del Garante Privacy allo schema di decreto MEF sulla trasmissione dei dati

4 Novembre 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativo all’individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni effettuate dai cambiavalute. I cambiavalute sono tenuti, infatti, a trasmettere i dati delle negoziazioni all’Organismo Agenti e Mediatori, ai sensi dell’art. 17-bis, comma 4, del D.lgs. n. 141/2010, come successivamente modificato.

Lo Schema di Decreto, sul quale è stato espresso il parere favorevole del Garante, prevede che:

(i) sono oggetto di trasmissione telematica all’OAM sia i dati relativi all’operazione che i dati identificativi del cliente;

(ii) tra i dati identificativi del cliente sono ricompresi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il paese di residenza, gli estremi del documento di identificazione ed il codice fiscale;

(iii) la trasmissione dei suddetti dati da parte dei cambiavalute deve avvenire mensilmente;

(iv) l’OAM deve conservare i dati trasmessi per 10 anni, disponendo al riguardo idonei sistemi di salvataggio dei dati e di disaster ricovery.

Il Garante, in considerazione del fatto che gli adempimenti previsti dallo Schema di Decreto appaiono compatibili (i) con il principio di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità perseguite e (ii) con i principi di liceità, finalità del trattamento, esattezza e conservazione dei dati raccolti, non ha rilevato alcuna criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali. Tuttavia, il Garante ha condizionato il proprio parere favorevole all’introduzione nello Schema di Decreto dell’obbligo di acquisire un ulteriore previo parere del Garante con riferimento al provvedimento con il quale l’OAM individuerà le modalità di trasmissione dei dati da parte dei cambiavalute.

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