Con ordinanza n. 29501 del 24 ottobre 2023 la Corte di Cassazione (Pres. Orilia, Rel. Trapuzzano) hanno ribadito la natura remunerativa, seppure indiretta per il finanziatore, dei costi della polizza assicurativa, rilevante ai fini dell’usura.
Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, infatti, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, quarto comma, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.
La dimostrazione del collegamento può essere fornita con ogni mezzo di prova, essendo altresì presunta nel caso di contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del finanziamento.
Il fatto che all’epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d’Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva, comunque, l’inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione.
Per l’effetto, l’omogeneità tra costo del credito rilevato e quello rilevante ai fini della verifica dell’usura non costituisce un principio regolatore, in alcun modo, della struttura complessiva della disciplina sull’usura, né è idoneo a consentire una deroga alle norme primarie da parte delle Istruzioni della Banca d’Italia.
Le norme primarie impongono un unico criterio per la rilevanza del costo ai fini usura, ovvero la sua attinenza all’erogazione del credito, che può sussistere, come nel caso di specie, anche in ragione dell’obbligatorietà della polizza assicurativa per i contratti di prestito con cessione del quinto dello stipendio.