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Giurisprudenza

Nell’usura “per dazione” il superamento del tasso-soglia va accertato trimestralmente

26 Settembre 2016

Cassazione Penale, Sez. II, 22 settembre 2016 (udienza del 12 luglio 2016), n. 39334

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 39334 del 22 settembre 2016, udienza del 12 luglio 2016, la Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto in materia di usura.

Ai fini della sussistenza del reato di usura “per dazione”, il superamento del tasso-soglia deve essere accertato trimestre per trimestre sulla base della rilevazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avuto riguardo al tempo di effettiva erogazione del prestito e a quello di corresponsione degli interessi.

Ai fini dell’accertamento del reato di usura, il saggio di interessi concretamente praticato nell’ambito di un prestito o di un finanziamento nel corso del quale il mutuatario ha effettuato pagamenti parziali, deve essere verificato tenendo conto della regola posta dall’art. 1194 cod. civ., secondo cui tali acconti vanno imputati anzitutto agli interessi già scaduti.

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