In tema di fusione per incorporazione di società ai sensi dell’art. 2504-bisc.c., la Corte di Cassazione, in linea con l’orientamento giurisprudenziale precedente, afferma che tale fusione non comporta l’estinzione delle società partecipanti.
La fusione implica infatti un mutamento formale di una organizzazione societaria già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente distinto dai precedenti, e pertanto la società incorporata sopravvive alla vicenda modificativa della fusione in tutti i suoi rapporti, anche processuali, nella società incorporante. La società incorporante assume quindi i diritti e gli obblighi delle società partecipanti all’operazione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
Nel caso di specie, la sentenza d’appello aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione da parte di una società fusa per incorporazione in un’altra società, ritenendo la società incorporata estinta a seguito della fusione; la Corte di Cassazione cassa con rinvio tale sentenza d’appello, sulla base proprio della prosecuzione dell’attività della società incorporata nella società incorporante.