Con la sentenza n. 24 del 2017, il Tribunale di Como afferma che, qualora una proposta di concordato, strutturata mediante il meccanismo dell’affitto di azienda finalizzato alla successiva cessione all’affittuaria, sia stata qualificata dal proponente come concordato puramente liquidatorio, considerata la recente volontà manifestata dal legislatore di favorire la continuità aziendale, anche in forma indiretta, è possibile procedere ad una diversa qualificazione dello stesso concordato e ritenerlo in continuità aziendale indiretta.
Ad avviso del Collegio giudicante, l’originaria impostazione che qualificava il concordato come liquidatorio in presenza di un affitto d’azienda, deve essere rivisitata in una prospettiva de jure condendo, che tenga in debita considerazione l’intenzione del legislatore chiaramente rivelatrice del favor nei confronti della continuità aziendale, anche in forma indiretta.
Per questa ragione, sulla scorta di quanto espresso dal disegno di legge Rordorf (C. 3671- bis- A) all’ art. 2 (p.to G.“…assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un’idonea soluzione alternativa”), il concordato in questione va considerato come in continuità, in quanto l’alternativa fallimentare comporterebbe, con grande probabilità, un trattamento deteriore per i creditori chirografari rispetto alla procedura di concordato preventivo che quindi, in una ottica di superamento dello stato di crisi, costituisce la soluzione preferibile.