Con Decisione n. 3601 del 05 luglio 2013 il Collegio di Milano ABF, nel ribadire il proprio costante orientamento, afferma l’inesistenza di un diritto soggettivo del cliente all’erogazione del credito ed al mantenimento delle condizioni contrattuali di un credito già accordato.
Tuttavia, ricorda il Collegio, deve riconoscersi il diritto del cliente alla (corretta) condotta dell’intermediario in tema di concessione, o revoca, o rinegoziazione del credito, valutata in funzione dei canoni generali di buona fede e correttezza che deve improntare la condotta della banca nelle relazioni con la propria (anche potenziale) clientela.