La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile
www.dirittobancario.it
Flash News

No al rimborso se il notaio paga spontaneamente l’imposta di registro

26 Novembre 2024

Enrico Matano, Dottorando in Diritto tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Cassazione Civile, Sez. V, 7 Novembre 2024, n. 28684 -Pres. Angela Maria, Rel. Picardi Francesca 

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza n. 28684/2024, la Cassazione ha chiarito che il contribuente, non destinatario dell’atto impositivo per l’imposta di registro – notificato unicamente al notaio rogante l’atto di cui il contribuente è parte – non può proporre istanza di rimborso dell’imposta versata qualora l’atto sia divenuto definitivo.

Tale contribuente, qualora il notaio abbia spontaneamente eseguito il pagamento, potrà far valere le proprie ragioni esclusivamente in sede civile, opponendosi all’eventuale azione di regresso promossa dal notaio stesso.

Il caso riguardava un contribuente che aveva richiesto il rimborso dell’imposta di registro relativa a un mandato senza rappresentanza per la vendita di un immobile, in cui egli aveva agito come mandatario. 

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato l’atto impositivo unicamente al notaio rogante quale responsabile d’imposta obbligato in solido, il quale, dopo aver promosso ricorso contro l’avviso e aver ricevuto una sentenza di rigetto, aveva pagato l’imposta.

Successivamente, il notaio aveva esercitato il diritto di regresso nei confronti del contribuente per ottenere il rimborso dell’importo versato.

A seguito di ciò, il contribuente aveva richiesto all’Amministrazione il rimborso delle somme versate dal notaio, sostenendo che il giudicato formatosi a seguito del rigetto dell’impugnazione proposta dal notaio non fosse a lui opponibile in quanto soggetto estraneo al giudizio.

Formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso, il contribuente aveva proposto ricorso davanti al giudice tributario. 

La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto l’istanza di rimborso, con sentenza confermata in appello, sul presupposto dell’assenza di legittimazione attiva del contribuente, poiché egli aveva chiesto la restituzione di una somma pagata da un soggetto diverso.

La Cassazione ha confermato il rigetto, chiarendo che, in base all’art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, l’Amministrazione finanziaria può rivolgersi indifferentemente a ciascun obbligato solidale per il soddisfacimento dell’imposta, anche esclusivamente al notaio in qualità di responsabile d’imposta. 

Il pagamento effettuato dal notaio, a seguito della definitività dell’accertamento, cristallizza il rapporto tributario, precludendo agli altri coobbligati di avanzare pretese di rimborso direttamente nei confronti dell’Amministrazione.

La loro tutela resta affidata a un’eventuale azione di regresso nei confronti del coobbligato adempiente.

Queste conclusioni restano valide anche alla luce della consolidata giurisprudenza secondo cui il notaio, in quanto semplice responsabile d’imposta, non ha la legittimazione a richiedere il rimborso dell’imposta versata indebitamente, diritto che spetta esclusivamente alle parti dell’atto: dalla mancanza di legittimazione del notaio al rimborso non deriva automaticamente la legittimazione del contribuente.

Infatti, in linea di principio “la legittimazione del contribuente, soggetto passivo dell’imposta, a pretenderne il rimborso può sussistere (…) in presenza di un pagamento spontaneo da parte del responsabile d’imposta”, ma ciò beninteso “non certamente in presenza di un pagamento che sia conseguito ad un atto impositivo divenuto inoppugnabile per la mancata impugnazione o che sia coperto, ormai, da un giudicato, con la definitiva chiusura del rapporto tributario nei confronti dell’Amministrazione tributaria”.

Infatti, in tali casi, si deve presumere che i contribuenti parte dell’atto registrato siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l’avviso di liquidazione.  

In conclusione, la definitività dell’atto impositivo cui il notaio ha dato spontanea esecuzione preclude la facoltà del contribuente di proporre istanza di rimborso. 

Va peraltro rilevato che in altre pronunce la Corte ha affermato come anche il solo pagamento del tributo da parte del notaio, unico destinatario dell’avviso di liquidazione, a prescindere dalla definitività dell’atto, fosse idoneo a precludere la ripetizione dell’indebito da parte del contribuente obbligato principale, perché “se fosse consentito al coobbligato non destinatario dell’avviso di liquidazione, di chiedere il rimborso del pagamento effettuato da altro coobbligato solidale, di fatto verrebbe svuotato di contenuto il precetto che attribuisce al creditore la facoltà di rivolgersi ad uno qualsiasi dei coobbligati.

D’altra parte, salvo prova contraria, nei rapporti con il creditore si presume che l’obbligato intimato intanto abbia provveduto al pagamento, in quanto abbia avuto l’assenso da parte di tutti gli altri coobbligati, nei cui confronti, altrimenti, non potrebbe esercitare il diritto di regresso ex art. 1299 c.c.” (Cass. civ., Sez. V, sent. 21 febbraio 2007, n. 4047 e Cass. civ., sez. V, sent. 3 febbraio 2017, n. 2864).

Di cosa si parla in questo articolo
Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
Iscriviti alla nostra Newsletter
Iscriviti alla nostra Newsletter