Con sentenza n. 9772 del 14 giugno 2012 la Cassazione, confermando l’orientamento espresso dal giudice di merito, ha affermato l’inammissibilità dell’azione di classe (class action) promossa ex art. 140 bis cod. cons. per il mero accertamento dell’illegittimità o dell’illiceità delle clausole bancarie istitutive di “nuove” commissioni, surrettiziamente ripristinatorie delle “vecchie” commissioni di massimo scoperto.
Come ribadito dalla Cassazione, l’azione di classe può essere proposta al sol fine di ottenere un risarcimento ovvero una restituzione; pertanto può essere introdotta in esito al verificarsi di un pregiudizio effettivo – patrimoniale o, al limite, anche non patrimoniale – suscettibile di riparazione mediante pronuncia di condanna al pagamento di una somma, liquida o liquidabile, di denaro.
Posta quindi la natura risarcitoria dell’azione di classe ex art. 140 bis cod. cons., deve concludersi per l’inamissibilità della stessa laddove venga promossa al sol fine di contestare la sussistenza del diritto della banca di inserire e far valere, nel rapporto di conto corrente, le clausole istitutive delle “nuove” commissioni, di cui si chiede l’accertamento di illegittimità o illiceità.