E’ preclusa la notifica della cartella di pagamento al contribuente dopo la presentazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Tale preclusione opera anche nell’eventualità in cui la cartella sia stata notificata ai sensi dell’art. 36 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, e, dunque, non sia stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento.
Il divieto di notificare la cartella di pagamento a seguito del ricorso per l’ammissione alla procedura concorsuale, infatti, non trova il suo fondamento – esclusivo o meno – nell’esistenza di un accertamento definitivo in ordine alla pretesa erariale, quanto, piuttosto, nel dato formale dell’esistenza del procedimento e nell’inconfigurabilità di pregiudizi per l’Amministrazione finanziaria derivanti dall’operatività di un siffatto divieto.