Con sentenza del 27 ottobre 2015, n. 11997, il Tribunale di Milano ha ribadito il principio secondo cui, pur dovendosi ritenere che il controllo dell’usurarietà degli interessi operi non solo con riferimento agli interessi corrispettivi, ma anche per gli interessi moratori, va esclusa la sommatoria dei due tassi per verificare il superamento del tasso di soglia rilevante ai fini usura.
Come evidenzia il Tribunale, entrambe le tipologia di interessi potenzialmente potrebbero risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore, e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.
Questo anche laddove le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso d’interesse corrispettivo, assumendo rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, e non implicando, sul piano logico giuridico, una sommatoria dell’interesse corrispettivo con quello moratorio.
In tal senso, un cumulo del tasso corrispettivo e di quello di mora potrebbe rilevare non in riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia, ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario, al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all’inadempimento del mutuatario e alla conseguente applicazione degli interessi di mora, sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale, comporti in termini percentuali un superamento del tasso soglia.