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Nomi dei fondi con termini ESG: nuove Q&A ESMA

16 Dicembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ha pubblicato sei Q&A con ulteriori dettagli su aspetti specifici dell’applicazione pratica delle Linee guida sui nomi dei fondi che utilizzano termini ESG o correlati alla sostenibilità, con l’obiettivo è garantire un’applicazione fluida delle Linee guida, attraverso una comprensione comune dei concetti chiave.

Le Q&A sui termini ESG dei fondi, in particolare, sono relative:

  • ai green bond
  • alla convergenza sul concetto di “investire in modo significativo in investimenti sostenibili”
  • alla definizione di armi controverse
  • Q&A n. 2368 e 2370: nell’applicare le esclusioni di cui ai paragrafi 16-18 delle linee guida, i gestori dei fondi possono considerare il progetto sottostante per l’utilizzo degli strumenti derivanti oppure devono sempre considerare l’emittente nel suo complesso?
    • per quanto riguarda i Green Bond europei emessi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2631, gli investimenti in tali strumenti non devono essere valutati in base alle esclusioni di investimenti di cui ai paragrafi 16-18 delle Linee guida, poiché le Linee guida sono destinate a essere lette congiuntamente alla legislazione di Livello 1, come il Regolamento sui Green Bond europei, e dovrebbero considerare l’elevato livello di protezione garantito dal quadro giuridico dell’UE per tali investimenti
    • per quanto riguarda gli investimenti in qualsiasi altro tipo di strumenti di utilizzo dei proventi, come i green bond non emessi ai sensi del Regolamento sui Green Bond europei, le esclusioni di cui ai paragrafi 16-18 delle Linee guida dovrebbero applicarsi su base look-through alle attività economiche finanziate da tali strumenti: l’approccio look-through dovrebbe determinare che lo strumento in cui si è investito non finanzi alcuna attività di cui all’art. 12(1)(a-b) e (d-g) del Regolamento delegato (UE) 2020/1818, gli investimenti in società escluse ai sensi dell’art. 12(1)(c) del regolamento delegato (UE) 2020/1818 non potranno beneficiare di questo approccio look-through (vale a dire che tali società sono sempre escluse in base alle esclusioni di cui ai paragrafi 16-18 degli orientamenti).
  • Q&A 2371 e 2372: come devono essere interpretate le esclusioni relative alle armi controverse di cui al regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione per i diversi tipi di armi controverse?

Ai fini dell’applicazione delle esclusioni di cui ai paragrafi 16-18 delle Linee guida relative all’art. 12, par. 1 lett. a del Regolamento delegato (UE) 2020/1818 (società coinvolte in qualsiasi attività correlata alle armi controverse), le autorità nazionali competenti possono, in assenza di qualsiasi altra precisazione in tale regolamento delegato, fare riferimento all’elenco delle armi controverse fornito nell’indicatore 14 della tabella 1 dell’allegato I del Regolamento delegato stesso, vale a dire “mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche”.

  • Q&A 2373 e 2374: esiste un livello minimo affinché i fondi di investimento che hanno il termine “sostenibile” nel nome possano essere considerati come se investessero “in modo significativo” in investimenti sostenibili?

Il terzo punto del paragrafo 18 delle Linee guida prevede che i fondi che utilizzano termini “sostenibili” debbano impegnarsi a investire in modo significativo in investimenti sostenibili di cui all’art. 2, paragrafo 17 della SFDR: quando i fondi di investimento con termini “sostenibili” nei loro nomi investono meno del 50% della quota di investimenti in investimenti sostenibili non stanno “investendo in modo significativo in investimenti sostenibili”.

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