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Nomina del rappresentante fiscale da soggetto non residente

2 Settembre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 442 del 2 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla nomina del rappresentante fiscale da parte del soggetto non residente che effettui operazioni rilevanti a fini IVA in Italia.

In particolare, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, il soggetto non residente – comunitario o extraUe – che realizzi nel territorio italiano operazioni rilevanti ai fini IVA, può adempiere ai relativi obblighi o esercitare i relativi diritti in via diretta (se soggetto Ue oppure residente in un Paese terzo con cui esistono accordi di reciprocità), ovvero attraverso la nomina di un rappresentante fiscale residente nel territorio italiano (se soggetto Ue o extraUe), fermo restando che detta nomina o identificazione non varia il suo status di soggetto non residente.

A seguito della nomina, il rappresentante fiscale – che deve essere un soggetto, persona fisica o giuridica titolare di partita IVA, residente in Italia – risponde in solido, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, con il soggetto rappresentato.

Ne deriva che il rapporto fiduciario tra rappresentato e rappresentante – riconducibile ad un mandato con rappresentanza – deve essere formalizzato mediante atto formale, che dev’essere predisposto in un momento antecedente o contestualmente alla richiesta di apertura della partita IVA nel territorio dello Stato.

La nomina del rappresentante fiscale può provenire anche da atto autenticato da un notaio di Stato estero aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata in Italia con legge 20 novembre 1996, n. 1253) e munito del timbro “Apostille”, oppure legalizzato dal console generale dell’Italia presso lo Stato estero..

La lettera di nomina può essere stilata in carta libera, e dev’essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate contestualmente alla richiesta della partita IVA e deve recare i dati identificativi della società estera rappresentata e del soggetto passivo d’imposta italiano rappresentante.

Tale lettera deve essere sottoscritta davanti al funzionario dell’Ufficio, dal soggetto che abbia potere di firma per conto della società estera e dal soggetto che eventualmente abbia potere di firma per conto del rappresentante italiano.

Un soggetto passivo può assumere il ruolo di rappresentante fiscale per più soggetti non residenti e, quindi, può essere intestatario di più partite IVA, con l’obbligo di tenere distinta, tramite la tenuta della contabilità separata, ciascuna posizione IVA, compresa la propria.

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