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Giurisprudenza

Nomina del sindaco unico e limitazione delle funzioni di controllo

20 Novembre 2020

Marta Pin, Notaio in Monza, Dottorato di ricerca in Impresa Lavoro Istituzioni (Curriculum diritto commercia-le), Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Tribunale di Roma, 1 giugno 2020 – G.U. Romano

Di cosa si parla in questo articolo
Il prossimo 29 gennaio si terrà il WebSeminar di rassegna di giurisprudenza e orientamenti notarili in materia societaria organizzato da questa Rivista. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati.

Con il decreto in epigrafe il giudice del registro delle imprese presso il Tribunale di Roma si pronuncia sulla questione relativa alle funzioni di vigilanza dell’organo di controllo monocratico nelle società a responsabilità limitata e, in particolare, sul contenuto delle stesse. L’art. 2477, comma 1, c.c. prevede, infatti, che “l’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo”.

Tale disposizione implica che, nelle s.r.l., in caso di nomina dell’organo di controllo, lo statuto ne determina competenze e poteri. Inoltre la disposizione, nei commi successivi, si limita a prevedere le ipotesi in cui l’attivazione dei controlli, con la relativa nomina dell’organo di controllo, diviene obbligatoria ma non contempla espressamente alcuna funzione di controllo, né per quanto riguarda il cosiddetto controllo di gestione di cui all’art. 2403 c.c., né per quanto riguarda la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 39/2010. Una delle questioni sorte a partire dal tenore letterale della disposizione, stante il silenzio normativo, è quella relativa all’individuazione del contenuto delle funzioni dell’organo di controllo o del revisore, nei casi di controllo obbligatorio o in mancanza di espresse clausole statutarie.

Nel caso di specie il giudice si pronuncia sui requisiti per l’assunzione della carica e afferma la legittimità della nomina di un sindaco unico, con compiti in via statutaria limitati al cosiddetto “controllo della gestione” ed esclusione del controllo contabile, non iscritto nell’albo dei revisori. Nel caso di esclusione della funzione di revisione contabile il sindaco unico non dovrà soddisfare il requisito dell’iscrizione nel relativo albo dei revisori in quanto tale iscrizione costituisce un requisito della nomina strettamente correlato alla funzione della revisione legale dei conti: ove non venga attribuita al sindaco unico tale funzione, non sussiste, quindi, la necessità che venga soddisfatto tale requisito.

Il giudice, inoltre, nel caso di specie, sottolinea l’ampia autonomia statutaria nelle società a responsabilità limitata per quanto concerne la natura delle funzioni, in quanto è rimessa alla società la scelta tra un organo di controllo ed un revisore, in via tra loro alternativa, non solo nel caso di nomina facoltativa, ma anche nel caso di nomina obbligatoria.

In particolare il giudice del registro afferma espressamente l’esattezza del principio di diritto esposto nel ricorso introduttivo dalla società ricorrente – secondo il quale, ove una società a responsabilità limitata circoscriva l’ambito dei controlli al solo controllo sulla gestione e con esclusione della revisione dei conti, non è necessario che il sindaco unico nominato sia iscritto nel registro dei revisori dei conti.

(Sul punto si rinvia, per la medesima questione affrontata, a: Trib. di Bologna, 23 maggio 2019. Sul regime dei controlli obbligatori si rinvia altresì a: Consiglio notarile di Milano – Commissione Società, Massima n. 124, Organo di controllo e revisione legale dei conti, https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-società/124.aspx; Comitato Triveneto dei notai, Orientamento societario I.D.13 – Regime dei controlli obbligatori, https://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-70-srl-controlli—collegio-sindacale—revisore.html)

 

 

 

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