Con Risposta n. 38/2024, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’irrilevanza – ai fini del computo della base ACE – della riserva negativa di patrimonio netto generata dalla prima adozione (first time adoption – “FTA”) del principio contabile IFRS 9, in relazione alle attività finanziarie detenute da una banca.
In particolare, l’Agenzia ha chiarito – richiamandosi ai principi già espressi con la Risposta n. 210 del 22 aprile 2022 – che, in linea generale, la rilevanza ai fini ACE delle rettifiche da FTA è limitata al perimetro applicativo dell’art. 5, comma 7, del D.M. 3 agosto 2017 (“Nuovo decreto ACE”), applicabile anche ai soggetti IAS/IFRS adopter, secondo cui nel computo della base ACE rilevano solo le rettifiche da FTA di principi contabili concernenti “a) eliminazione di costi non più capitalizzabili; b) utilizzo del costo ammortizzato”.
Fermo quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto comunque che, per quanto riguarda ulteriori rettifiche non contemplate dalla predetta disposizione, quest’ultima vada comunque interpretata nel senso di evitare qualsiasi duplicazione dell’agevolazione; duplicazione che si può integrare quando, a fronte della mancata rettifica in diminuzione della base ACE a seguito della iscrizione di una riserva negativa patrimoniale da FTA, si riconosca al contempo rilevanza a utili accantonati successivamente.
Ne consegue che, per tutte le altre rettifiche da FTA non richiamate dalla norma, quali quelle confluite in una riserva negativa da first time adoption e derivanti dalle nuove regole di classificazione delle attività finanziarie previste dall’IFRS 9, la duplicazione andrà evitata mediante la rettifica degli utili realizzati, nei futuri esercizi, in relazione alle fattispecie da cui la riserva ha tratto origine.
Laddove, come nella fattispecie prospettata, non si sia effettuato un monitoraggio analitico dell’andamento delle posizioni attive negli esercizi successivi, l’Agenzia, a fini semplificatori, ha affermato che “…le fattispecie che hanno dato origine a detta riserva si riterranno realizzate, ipso iure, con i primi utili aceabili conseguiti dalla Società e fino a concorrenza della riserva stessa” e che, di conseguenza, “… La società dovrà procedere alla sterilizzazione ai fini ACE degli stessi fino a concorrenza dell’ammontare iscritto a titolo di riserva FTA (negativa)”.