In tema di determinazione del reddito d’impresa, le transazioni infragruppo interne non sono soggette alla valutazione del valore normale ex art. 9 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, né una eventuale alterazione rispetto al prezzo di mercato può, di per sé, fondare una valutazione di elusività dell’operazione. Tuttavia, lo scostamento dal valore normale del prezzo di transazione può assumere rilievo, anche per operazioni infragruppo interne, quale elemento indiziario ai fini della valutazione di antieconomicità delle operazioni sotto il profilo della carenza di inerenza dei costi eccessivi, ovvero del possibile occultamento (anche parziale) del prezzo nel caso di profitti eccessivamente bassi.