Nel caso in esame, la S.C. afferma il principio secondo il quale qualora tra due società sussista coincidenza di soci, di amministratori e di progetto imprenditoriale, la fideiussione rilasciata dall’una al fine di assicurare il finanziamento dell’altra non può ritersi stipulata in conflitto d’interessi, perché in tal caso il buon andamento della garantita si risolverebbe in ogni caso in un vantaggio per la garante. Errato sarebbe infatti il rilievo per cui la distinzione tra l’interesse della società e l’interesse dei soci (considerati singolarmente o come comunità riunita) impedirebbe l’evenienza che la coincidenza delle compagini sociali neutralizzi il conflitto d’interessi: nel caso in esame, peraltro, neppure avrebbe potuto configurarsi un interesse sociale altro e distinto rispetto a quello dei soci, non essendo stata dedotta l’esistenza di creditori della società pregiudicati dalla fideiussione.
Relativamente alla prova circa la conoscibilità del conflitto di interessi da parte del terzo, la Corte ribadisce il principio secondo cui la sussistenza di tale requisito debba essere apprezzata con riferimento alla data di compimento dell’atto (i.e. ex ante), non essendo quest’ultimo invalidabile a posteriori in virtù di eventi sopraggiunti.