1. Per quanto riguarda la deduzione circa l’applicazione di una capitalizzazione trimestrale degli interessi deve osservarsi che non è concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento ad un mutuo con ammortamento c.d. alla francese, difettando in sede genetica del negozio, il presupposto stesso dell’anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo dell’interesse composto ex art. 1283 c.c., semplicemente, in tale tipo di ammortamento, il metodo di calcolo della tradizionale rata costante espressa nel relativo piano (rata contenente, nel suo senso la restituzione frazionata del capitale e dell’interesse fissato per il mutuo) si risolve, in una formula più complessa di calcolo del futuro interesse corrispettivo da versare.
2. Non è fondata la tesi che postula la cumulabilità tra interessi corrispettivi e interessi moratori ai fini della verifica dell’osservanza del tasso soglia. Infatti tale tesi in tanto potrebbe essere condivisa in quanto fosse dimostrata, sul piano normativo, l’identità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi ma essa risulta inconciliabile con il dato normativo emergente dagli artt. 644 c.p. e 1815, c.2, c.civ., facendosi ivi riferimento, con disciplina eccezionale insuscettibile di interpretazione analogica, alle sole prestazioni di natura “corrispettiva” gravanti sul mutuatario (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse), tali intendendosi in dottrina quelle legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale. Restano, quindi, escluse le prestazioni “accidentali” (e perciò meramente eventuali), sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate, come tali, ad assolvere, in chiave punitiva, alla diversa funzione di moral suasion volta ad assicurare quel “rite adimpletum contractum” costituente, secondo i principi, l’interesse fondamentale protetto (art. 1455 c.civ.).