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Giurisprudenza

Non è impugnabile il rigetto di un’istanza di revisione del provvedimento di diniego alla richiesta di disapplicazione di norme antielusive

20 Settembre 2019

Vincenzo Maria De Angelis, Trainee lawyer, Studio legale e fiscale Stufano Gigantino Cavallaro e associati

Cassazione Civile, Sez. V, 11 luglio 2019, n. 18604 – Pres. Cirillo, Rel. Venegoni

In tema di diniego di disapplicazione di norme antielusive, pur essendo ammessa la facoltà di impugnare autonomamente il rigetto dell’istanza di interpello – nel regime anteriore alla introduzione del d.lgs. 156/2015 – non può invece essere impugnato l’ulteriore diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria a fronte di una richiesta di revisione della risposta negativa resa in relazione ad una precedente istanza di interpello presentata ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973.

La richiesta di revisione del rigetto di un interpello rappresenta un atto del tutto atipico e privo di copertura normativa in quanto la legge attribuisce alle risposte agli interpelli una peculiare caratteristica, quella della definitività. L’art. 1, comma 6, del D.M. n. 259 del 1998, infatti, nel regolare le modalità operative degli interpelli per la disapplicazione di norme antielusive, prevede che i provvedimenti con cui il direttore regionale delle entrate assume le determinazioni in risposta alle istanze presentate, siano da ritenersi definitivi. Ne consegue che l’unico rimedio offerto è quello della impugnazione autonoma del rigetto di interpello mentre non è possibile proporre istanza di revisione contro il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità dell’interpello.

Si fa presente che, dopo le modifiche apportate dal d.lgs. 156/2015, l’impugnabilità del diniego di interpello disapplicativo è legata all’impugnazione del successivo ed eventuale atto impositivo e non è più prevista come autonoma.

 

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