In caso di decreto ingiuntivo non ancora definitivo al momento della dichiarazione di fallimento, il pagamento ricevuto dal creditore in forza della provvisoria esecuzione di quel decreto non trova alcuna giustificazione, né nel titolo, divenuto inefficace, né nel credito, contestato e non accertato. È ritenuta legittima l’azione di ripetizione di indebito oggettivo proposta, dunque, dal Fallimento.
Nel caso di specie, il motivo proposto dal ricorrente in via incidentale investiva il pagamento parziale che la Società, allora in bonis, aveva effettuato nei confronti della Banca. Pagamento che era avvenuto a seguito di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto dalla stessa Banca. Constatato che il Fallimento aveva esercitato azione di ripetizione di indebito oggettivo, la Corte territoriale l’aveva respinta rilevando che il detto pagamento era stato compiuto “in forza di valido titolo giudiziale, che lo aveva reso coattivo, sul quale non aveva ragione di incidere la sopravvenuta procedura concorsuale, se non ai fini della revocatoria”, aggiungendo che non avesse alcuna rilevanza il fatto che l’ingiunzione – al momento dell’apertura della procedura-fosse divenuta inopponibile.
Secondo la Cassazione, tale decisione della Corte d’Appello risulta errata in parte qua perché, nella specie, si era trattato di un “decreto ingiuntivo non ancora divenuto definitivo al momento della dichiarazione di fallimento” e, dunque, solo provvisorio e precario, pertanto inopponibile alla Procedura.