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Giurisprudenza

Sull’estensione delle misure protettive a beneficio dei fideiussori dell’imprenditore

31 Luglio 2024

Simona Cammarata, Dottoranda di ricerca presso l’Università di Pisa

Tribunale di Napoli Nord, 24 gennaio 2024, Dott.ssa Magliulo

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza del 24 gennaio 2024, il Tribunale di Napoli Nord ha chiarito che “le misure protettive, benché di contenuto potenzialmente atipico, non possano essere estese oltre i limiti soggettivi fissati dal legislatore e, dunque, non possano essere estese a beneficio di soggetti terzi come i fideiussori, in quanto l’art. 18 co. 1 CCII limita i propri effetti alla protezione del solo patrimonio dell’imprenditore e dei beni con i quali viene esercitata l’attività di impresa”.

In particolare, per il Tribunale, il legislatore non ha inteso, attraverso le misure protettive, proteggere il patrimonio di terzi, includendo invece quei beni che, pur non essendo di titolarità dell’imprenditore, sono stati concretamente asserviti all’esercizio dell’attività di impresa, in linea con la ratio legis di preservare i valori aziendali e la loro redditività sul mercato.

Pertanto, il Tribunale, nel caso di specie, ha confermato le misure protettive sul patrimonio della società, ritenendo che ai sensi dell’art. 18 CCII non spettasse al Tribunale un sindacato sulla fattibilità del piano di risanamento ma, piuttosto, la verifica della funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e alla non manifesta pretestuosità della proposta di risanamento, tenuto conto anche dell’interesse dei creditori.

Contemporaneamente, è stato rigettato il ricorso presentato dai fideiussori per ottenere a loro beneficio l’estensione delle misure protettive, ritenendo che gli immobili nella titolarità degli stessi non fossero strumentali all’esercizio dell’attività di impresa della società, ma solo astrattamente strumentali alla migliore riuscita del piano (la società ricorrente proponeva di destinare i frutti degli immobili dei fideiussori al risanamento dell’impresa, per garantire la fattibilità del piano).

Ed infatti i contratti di locazione depositati dimostravano la destinazione dei suddetti immobili a soggetti diversi dalla società ed ad un uso diverso dall’attività imprenditoriale.

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