La mancata presenza del socio in assemblea non può essere considerata “artificio” ai sensi dell’art. 2625 c.c., in materia di impedito controllo, non rappresentando un espediente per impedire il controllo dei soci di minoranza.
Secondo il principio già espresso dalla Cassazione, infatti, le condotte di cui all’art. 2625 c.c. non costituiscono reato se siano meramente omissive, in quanto la nozione di “artificio” comporta (diversamente dal “raggiro” che può essere realizzato anche omettendo dati che si sarebbero dovuti comunicare alla controparte) una immutazione della realtà realizzata con una condotta attiva (cfr. Cass. n. 47307 del 27 settembre 2016).