Il fatto: la società A era subappaltatrice di lavori commissionati alla società B (poi dichiarata fallita) da un ente committente (l’“Ente”) per lavori di ristrutturazione e di recupero di determinati immobili.
Nel “capitolato speciale di appalto” si prevedeva che, in caso di comprovata inadempienza dell’impresa appaltatrice (la società B), l’Ente avrebbe provveduto direttamente a corrispondere alla società A l’importo derivante dai lavori eseguiti. Verificatasi l’inadempienza della società B, l’Ente provvedeva quindi al pagamento dei suddetti importi ed esercitava azione di rivalsa nei confronti della società B, successivamente dichiarata fallita.
La Corte di Appello di Genova confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda ex art. 67, comma 1, n. 2, L. Fall. proposta dal fallimento della società B.
La società A, ricorrente, contesta che il pagamento potesse ritenersi anomalo e revocabile ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 2, L. Fall.
La Corte di Cassazione, nel provvedimento in esame, osserva che (i) poiché il “capitolato” era stato sottoscritto ben prima che si manifestasse l’insolvenza della società B, l’intento perseguito dall’Ente “attraverso l’assunzione di tale impegno non era certo quello di favorire i subappaltatori in violazione della par condicio” e (ii) “perché possa ritenersi anormale il pagamento eseguito dal terzo, non è sufficiente che questi abbia poi esercitato la rivalsa nei confronti del debitore principale, ma è necessario accertare se l’effetto solutorio si sia realizzato attraverso un diverso negozio utilizzato dalla parte, in via mediata e indiretta, per eludere la regola della par condicio”.
Nel caso di specie, la clausola, certamente pattuita in data anteriore al sorgere del credito, lungi dall’integrare un meccanismo solutorio anomalo, assolve, al pari della fideiussione, ad una funzione di garanzia e l’Ente, provvedendo al pagamento, ha estinto non solo il debito della società B, ma anche il proprio debito.
La Corte, pertanto, esclusa l’anormalità del pagamento dedotto in giudizio, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di revoca ex art. 67, comma 1, n. 2, L. Fall. proposta dal fallimento della società B.