Con Risposta a interpello n. 72/2024, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’esenzione dall’imposta di donazione – di cui all’art. 3, comma 4-ter del D. Lgs. 346/1990 – per le donazioni di azioni o quote di controllo in società residenti, effettuate a favore del coniuge o dei discendenti, non spetta nel caso in cui i beneficiari già detengano il controllo della società partecipata, ancorché in contitolarità.
In particolare, tale norma riconosce il beneficio “… limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile …”.
Nel caso prospettato, l’istante era proprietario di un pacchetto azionario del 40% di una società, oltre che, in comunione con i due figli e la nipote, del restante 60%. Detta comunione scaturiva da una successione mortis causa in relazione alla quale aveva già trovato applicazione l’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter del d.lgs. 346/1990.
Con riferimento a quest’ultima partecipazione, il donante deteneva la quota indivisa di 1/3 (pari ad un ulteriore 20% del capitale), mentre i due figli e la nipote detenevano quote ciascuna pari a 2/9 (circa al 13,3% del capitale).
L’istante, intenzionato a donare agli altri contitolari delle quote sia la quota di proprietà esclusiva del 40%, sia la propria quota in comproprietà pari 1/3 del restante 60%, domandava all’Agenzia delle Entrate l’applicabilità dell’esenzione in parola.
Da parte sua, l’Agenzia ha negato l’applicabilità dell’esenzione al caso di specie, affermando come – al di là dell’apparente dato numerico – i tre beneficiari della donazione dovessero considerarsi già detentori del pieno controllo della società, nel senso voluto dall’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c.
Infatti, i tre beneficiari potevano esprimere, già prima della donazione, la maggioranza nell’assemblea dei comproprietari di cui all’art. 2347 c.c., così potendo, di fatto, esercitare il controllo della società, posto che la comunione possedeva il 60% del capitale.
Né l’esenzione dall’imposta sulle donazioni di quote avrebbe potuto fondarsi sulla locuzione “… partecipazioni mediante le quali è … integrato il controllo”, posto che, secondo l’Agenzia, con tale dizione “il legislatore ha inteso agevolare anche quei trasferimenti attraverso i quali il soggetto beneficiario riesca ad assumere (proprio per effetto della devoluzione delle quote e/o delle azioni) una posizione di controllo ex articolo 2359 del codice civile sommando alle partecipazioni (di minoranza) già possedute prima della devoluzione, quelle oggetto del trasferimento …”, e non anche quei trasferimenti grazie ai quali il donatario – che già controlli la società – semplicemente consolidi la propria posizione.
Pertanto, conclude l’Agenzia, l’atto di donazione delle quote di controllo dovrà essere assoggettato all’ordinario regime dell’imposta sulle donazioni.