Non può essere dichiarata di per sé inammissibile, per violazione del principio di alternatività delle procedure concorsuali, la proposta concordataria che segua l’accordo di ristrutturazione conclusosi con l’omologazione.
Una simile proposta deve invece essere valutata in concreto, in funzione del contenuto innovativo rispetto al precedente accordo di ristrutturazione, e non necessariamente dilatorio per procrastinare la dichiarazione di fallimento con abuso dei mezzi processuali, e della potenziale capacità risolutiva dello stato di crisi dell’impresa.
Infatti, evidenzia la Cassazione, deve essere riconosciuta la possibilità per l’imprenditore, fino alla dichiarazione di fallimento, di comporre, con tutte le modalità consentite dall’ordinamento, la crisi della propria impresa, in quanto, finalità meritevole di tutela, perché più conveniente non solo per un interesse giuridico-patrimoniale personale ma anche e soprattutto per il ceto creditorio, rispetto alla soluzione di apertura della procedura fallimentare.