Con sentenza n. 9680 del 22 aprile 2013 la Corte di Cassazione affronta il tema connesso al diritto del socio di non approvare il bilancio in funzione dell’interesse a conservare o dismettere la propria partecipazione sociale.
Sul punto la Cassazione, richiamando l’istituto dell’abuso del diritto di voto, ricorda come la minaccia di far valere il proprio diritto di voto contro l’approvazione del bilancio possa costituire causa di annullabilità del contratto di vendita delle azioni, laddove diretta a conseguire vantaggi ingiusti.
Ma tali non sono i vantaggi perseguiti dal venditore, per il solo fatto di non essere funzionali all’interesse sociale.
Infatti, prosegue la Corte, l’intrinseco rapporto tra titolarità della partecipazione ed esercizio del controllo sulla gestione vale ad escludere l’estraneità del vantaggio perseguito al diritto fatto valere e la sua abnormità, e con ciò la sua ingiustizia.
Per tale motivo deve ritenersi ragionevole e legittimo far dipendere la scelta tra il votare a favore o contro il bilancio dalla prospettiva di dismissione delle azioni, che non è un elemento estraneo ed esorbitante rispetto alle opzioni intrinseche all’esercizio del diritto di voto.