Nel caso di contratti d’investimento stipulati fuori della sede dell’intermediario, la circostanza che la sola sottoscrizione del contratto sia avvenuta presso l’abitazione dell’investitore non è sufficiente per qualificare l’offerta come avvenuta fuori sede, occorrendo a tal fine che l’investimento sia stato sollecitato presso il domicilio dell’investitore da un promotore finanziario o da un dipendente della banca intermediaria, tale da sorprendere l’investitore ed indurlo ad aderire ad una proposta non adeguatamente meditata.
Nel caso di specie, infatti, la sola sottoscrizione del contratto di investimento era avvenuta nell’abitazione dell’investitore, giacché la relativa modulistica era stata consegnata al fratello di quest’ultimo.