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Nel caso di specie era stata transatta una causa relativa ad un’obbligazione unicamente gravante sul soggetto convenuto in revocatoria, il quale aveva percepito un pagamento dal socio in nome e per conto della società. La Suprema Corte ha qualificato tale pagamento come finanziamento soci, rientrante nella fattispecie di cui all’art. 2467 c.c.
Difatti, allo scopo di qualificare l’erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate – se cioè avvenuta, per esempio, a titolo di mutuo oppure di apporto del socio al patrimonio della società – assume importanza l’esame della volontà delle parti e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, va tratta dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui il medesimo appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi (tra le tante Cass. n. 25585-14, Cass. n. 7471-17). La Corte specifica poi che: “quanto all’obbligo restitutorio, ove sussista il requisito temporale previsto dall’art. 2467 cod. civ., è dirimente il riferimento normativa “ai finanziamenti dei soci a favore della società (…) in qualsiasi forma effettuati“.
Il socio che ha effettuato il pagamento, del resto, non può profittare della transazione raggiunta tra la società e il debitore convenuto in revocatoria, ai sensi dell’art. 1304 c.c., non trattandosi di un’obbligazione solidale: “la distinzione causale delle azioni di condanna – nel primo caso associata all’esito della revocatoria, nel secondo caso rappresentata dalla necessità di restituire il rimborso del finanziamento anomalo infrannuale – rende chiara l’inesistenza del presupposto della solidarietà”.