Non è possibile proporre ricorso, per Cassazione, contro il provvedimento che ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (nel caso di specie, si trattava di un accordo proposto da una impresa individuale artigiana).
La non ricorribilità è conseguenza della mancanza dei caratteri della decisorietà e definitività del provvedimento medesimo, il quale, pertanto, non impedisce la presentazione di un altro e diverso piano. Tale decreto, infatti, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato.